La cassazione, con sentenza 17 settembre 2012, n. 35554, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un odontotecnico indagato per avere eseguito materialmente prestazioni odontoiatriche presso uno studio dentistico di cui era socio accomandatario ex artt. 110 e 348 c.p. e per il qual reato il Tribunale aveva emesso un decreto di sequestro preventivo del centro odontoiatrico, comprensivo di tutti gli strumenti utili al lavoro. L’odontotecnico aveva richiesto il dissequestro e restituzione dello studio, ma il tribunale aver rigettato la domanda. Nel ricorso per cassazione lamentando che il tribunale non si era fatto carico della tutela dei terzi in quanto lo studio faceva capo ad altri medici regolarmente abilitati alla professione, oltre a lavoratori amministrativi che svolgevano lì la loro attività, l’imputato aveva sostenuto che il rigetto della richiesta di dissequestro, andava ad incidere sui diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto al lavoro e il libero esercizio dell’impresa in capo a terzi.
Fonte: Cassazione: legittimo il sequestro dello studio dentistico se odontotecnico vi esegue prestazioni odontoiatriche (www.studiocataldi.it)